Domanda 13025 di 1558 · Esame di consulente ADR

Per le pile o batterie al litio metallico e al litio ionico:

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Risposte esatte alla domanda 13025

  • A: produttori e distributori, per quelle fabbricate dopo il 30 giugno 2003, devono rendere disponibile dal 1° gennaio 2020, un riepilogo di prova come specificato nella Parte III, Sottosezione38.3, paragrafo 38.3.5 del Manuale dei Test e Criteri dell'ONU, fatta eccezione per le batterie a bottone montante in una apparecchiatura
  • B: il marchio per le pile al litio si applica solo a quelle trasportate in regime di esenzione RID/ADR
  • C: Non si applicano le disposizioni del 2.2.9.1.7 se trasportate per lo smaltimento o il riciclaggio

Spiegazione

Sono vere tutte e tre: il riepilogo di prova per quelle fabbricate dopo il 30 giugno 2003 (esclusa la batteria a bottone montata in un'apparecchiatura), il marchio per le pile al litio solo in regime di esenzione, e la non applicazione del 2.2.9.1.7 per smaltimento o riciclaggio.

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